1

Diritto all’informazione

 

Ogni degente ha il diritto di essere informato, in termini comprensibili, del Suo stato di salute, in particolare della natura, gravità ed evoluzione della Sua malattia.
Dovesse rendersi necessario sottoporre il degente a procedure diagnostiche e /o terapeutiche che comportano un aumento dei rischi prevedibili verrà richiesto il suo consenso scritto.

Nei casi urgenti ogni decisione spetterà ai sanitari, che agiranno professionalmente in base agli elementi clinici in loro possesso.

2

Diritto alla riservatezza

 

Il diritto alla riservatezza consiste nel fatto che le notizie sul degente, sulla sua famiglia, sulle sue condizioni socio-economiche verranno raccolte con la massima discrezione; inoltre le visite verranno condotte nel rispetto del pudore e dei suoi convincimenti morali, religiosi e politici; sarà garantito, ovviamente, il vincolo del segreto professionale su tutto quanto emergerà dal rapporto medico-paziente.

Le informazioni sulle condizioni psico-fisiche e sull’andamento della malattia verranno fornite unicamente al degente, ai suoi familiari e/o ad altre persone eventualmente indicate dal paziente.

3

Diritto all’autonomia

 

In qualsiasi momento il degente potrà decidere di non sottoporsi agli accertamenti e/o alle terapie programmate o in atto, senza per questo perdere diritto alle cure. La Sua decisione di voler essere dimesso dalla Struttura dovrà essere dichiarata per iscritto e firmata prima della dimissione.

4

Diritto all’accesso del medico di famiglia

 

Il medico di famiglia del degente potrà essere convocato dai medici della Casa di Cura per acquisire ulteriori elementi sulla sua storia clinica; il medico di famiglia potrà accedere, secondo le norme vigenti, presso gli ambienti di ricovero in fase di accettazione, di degenza o di dimissione, qualora lo ritenga opportuno.

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