Modalità di accesso e dimissione del paziente

L’accesso all’Unità Operativa di Lungodegenza post-acuti si attua per trasferimento da unità operative per acuti ed in questo caso in cartella clinica deve essere sempre presente la proposta di ricovero ospedaliero inviata dalla struttura per acuti o in alternativa, per pazienti dimessi da non più di 30 giorni dopo l’evento acuto, su proposta del MMG o Responsabile RSA o ADI, previa valutazione dell’UVBR territoriale ed invio del  modello di richiesta Allegato A (“Linee guida per le attività di riabilitazione in Regione Campania” BURC n. 22 del 3 maggio 2003 e DCA n. 90 del 05.11.2018).

In ogni caso la proposta di ricovero in LPA deve essere sottoscritta dal paziente o legale rappresentante.

Non è ammesso il ricovero diretto in LPA di pazienti provenienti dal pronto soccorso o su indicazione dei servizi territoriali.

La richiesta di Ricovero in Lungodegenza Post-Acuzie da parte delle Strutture per acuti deve prioritariamente tener conto delle esigenze Clinico-Assistenziali del paziente e, quindi, della disponibilità di posto letto.

La struttura per acuti che presenta la Proposta di Ricovero in Lungodegenza, ha compiti istituzionali ben precisi, quali

  • Compilazione della Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO) relativa al ricovero con indicazione “trasferimento ad altro regime”;
  • Copia del foglio di dimissione con duplicato delle procedure diagnostiche eseguite;
  • Compilazione del Modulo di Proposta di Ricovero in Lungodegenza” (clicca qui), corredata da informazioni sui problemi clinici ed assistenziali persistenti, sul piano terapeutico proposto, sui controlli specialistici programmati;
  • Invio del suddetto Modulo alla Lungodegenza per la richiesta di ricovero;
  • Effettuazione del trasferimento che avverrà dopo la valutazione di congruità del paziente e la formalizzazione di disponibilità di posto letto da parte della Struttura accettante, nel rispetto di eventuale Lista di Attesa e previa accettazione del paziente o familiare;
  • Erogazione diretta dei medicinali prescritti in dimissione, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo (Legge 405/2001 (G.U. n.268, 17 novembre 2001).

Area Medica

  • Ictus cerebrale in fase subacuta o di convalescenza;
  • Scompenso cardiaco congestizio dopo la fase di edema polmonare acuto (complicato da infezioni o da piaghe da decubito) o scompenso cardiaco cronico, già stabilizzato in acuzie, che richiede cure ulteriori continuative;
  • Diabete mellito scompensato, superata la fase di acuzie, per il quale è indicato un trattamento sanitario di ridotta intensità e di durata limitata ai fini della stabilizzazione delle condizioni cliniche;
  • Polmonite o altro processo infettivo a lenta risoluzione non stabilizzato;
  • Insufficienza respiratoria cronica riacutizzata, superata la fase acuta ipercapnica, che necessita di ulteriori trattamenti (infusionale, areosol);
  • Endocardite infettiva dopo la scomparsa della febbre, a basso rischio di embolizzazione e di rottura valvolare;
  • Pazienti cronici con affezioni concomitanti che richiedono cure continuative (ad esempio grave anemizzazione, vasculopatie periferiche, disidratazione, malnutrizione);
  • Cirrosi epatica complicata con ascite e/o encefalopatia portosistemica a basso rischio di sanguinamento delle varici esofagee;
  • Nefropatia stabilizzata in fase di terapia di consolidamento;
  • Fibrillazione atriale cronica a rischio di instabilità clinica,
  • Pazienti reduci da malattie acute, con esito in disabilità stabilizzata non direttamente dimissibili per problematiche socio-assistenziali e/o per non adeguato sostegno familiare per i quali è in atto un percorso di dimissione protetta in strutture residenziali, semiresidenziali o in assistenza domiciliare e/o continuative prima di essere inviati alla riabilitazione intensiva.

Area chirurgica:

  • Fase di convalescenza controllata, temporaneamente limitata, per alcuni interventi di chirurgia generale o specialistica;
  • Necessità di eseguire medicazioni in regime di ricovero;
  • Complicanze mediche di interventi chirurgici (metaboliche, infettive, circolatorie);
  • Pazienti dimessi da strutture per acuti, sottoposti a sostituzione protesica dell’articolazione dell’anca o del ginocchio, o affetti da fratture recenti, che richiedono ulteriori cure mediche

Condizioni cliniche eleggibili a ricovero in lungodegenza post-acuzie

 

Ad integrazione delle indicazioni all’ammissione sopra riportate si elencano di seguito, a scopo puramente esemplificativo, alcune condizioni cliniche eleggibili al ricovero in lungodegenza post-acuzie; l’elenco non è da ritenersi rigidamente vincolante né esaustivo.

Criteri di non ammissione:

  • Pazienti terminali per i quali sono attivabili forme alternative di assistenza;
  • Pazienti con importante deterioramento cognitivo;
  • Pazienti anziani non autosufficienti con esiti di patologia stabilizzata;
  • Pazienti non provenienti da reparti di degenza per acuti.

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